Garanzia Provvisoria: Per partecipare a una procedura di gara, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura. Questo importo può essere ridotto fino al 1% o aumentato fino al 4%, a discrezione della stazione appaltante.
Garanzia Definitiva: L'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione.
2. Modalità di Costituzione
Cauzione: Deve essere costituita presso istituti bancari autorizzati o aziende di tesoreria, esclusivamente con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici.
Fideiussione: Può essere rilasciata da imprese bancarie, assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti.
Le imprese che rilasciano le fideiussioni devono essere solvibili e sottoposte a revisione contabile.
La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, e verificabile telematicamente.
La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile.
La fideiussione deve essere operativa entro dieci giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.
Queste normative sono progettate per garantire la serietà e la solvibilità degli appaltatori, proteggendo così l'interesse pubblico